Informativa ACF

Informativa relativa all’Arbitro per le Controversie Finanziarie

Sistan SGR aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) previsto dal D. Lgs. 6 agosto n. 130/2015, n. 130 (in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori), che ha altresì modificato il D. Lgs. 179/2007 (avente ad oggetto l’istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

L’ ACF è stato istituito nel nostro ordinamento dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602 ed è operativo dal 9 gennaio 2017.

L’ACF può essere attivato solo su iniziativa degli investitori e in presenza di controversie con la SGR, di valore non superiore a 500.000 euro, relative alla violazione da parte di quest’ultima degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio.

Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dagli investitori al dettaglio (diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2 quater, lett. d) e dai clienti professionali di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF), personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, quando sui medesimi fatti oggetto del ricorso stesso:

  • non siano pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  • sia stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.

I reclami ricevuti sono valutati dalla SGR anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF e, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’investitore vanno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF.

Il ricorso deve avvenire entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario.

L’intermediario deve trasmettere le proprie deduzioni entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso; dal momento della ricezione, il ricorrente ha 15 giorni per l’invio di eventuali deduzioni integrative, cui seguono ulteriori 15 giorni per la formulazione di deduzioni integrative da parte dell’intermediario.

L’ACF pronuncia la decisione entro 90 giorni dal momento in cui la propria segreteria tecnica dichiara completato il fascicolo.

La decisione non è vincolante per le parti, cui è lasciata sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.

La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell’intermediario, ove accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell’ACF e, a cura e spese dell’intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale – di cui uno economico – e sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario per la durata di sei mesi.

Il ricorso all’ACF è gratuito per il ricorrente; le spese di avvio del procedimento sono a carico del Fondo di garanzia per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e gli investitori di cui all’art. 8 del suddetto D.Lgs 179/2007.

In caso di accoglimento parziale o totale del ricorso, l’intermediario è tenuto a versare all’ACF un importo calcolato proporzionalmente all’importo riconosciuto al ricorrente.

Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

L’esperimento del ricorso all’ACF è idoneo a realizzare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Fino all’8 gennaio 2019, solo per i ricorrenti che non si facciano assistere da procuratori o associazioni dei consumatori, è prevista la facoltà di presentare il ricorso in modalità cartacea, mediante l’apposito modulo scaricabile dal sito web dell’ACF, che dovrà essere compilato dal ricorrente in ogni sua parte e inviato all’ACF tramite i canali tradizionali (raccomandata, PEC, ecc.).

Per maggiori informazioni sull’ACF e sulle modalità di presentazione del ricorso è possibile consultare il sito web della Consob al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie , nonché il sito web di tale arbitro al link www.acf.consob.it .

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